Entrata in vigore del “Glossario unico”

Il decreto entra in vigore il 22 aprile 2018 e finalmente uniformerà il regime giuridico per le piccole opere edilizie sul territorio nazionale. Vanno comunque rispettate le prescrizioni urbanistiche vigenti nel comune dove si esegue l’intervento. In particolare la normativa antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, per l’efficienza energetica, per la tutela dal rischio idrogeologico. Non si può derogare, inoltre, alle le disposizioni relative ai beni culturali e del paesaggio.

Il decreto autorizza la realizzazione di diversi piccoli lavori edilizi senza permesso, ma con una semplice comunicazione.

Le prime opere realizzabili in edilizia libera

Per le “manutenzioni ordinarie” come riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, non sono più previste particolari autorizzazioni. Quindi vengono semplificate le pratiche burocratiche prima necessarie per la realizzazione di nuove pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

Eliminazione barriere architettoniche

Niente permessi anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono in edilizia libera gli interventi per l’installazione e manutenzione degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante. Inclusi nei lavori senza permesso le rampe, gli apparecchi sanitari e gli impianti idrici e sanitari.

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza

Rientrano negli interventi che non richiedono più autorizzazioni:

  • barbecue in muratura
  • fontane
  • muretti
  • fioriere
  • panche
  • gazebo di limitate dimensioni
  • giochi per bambini
  • pergolati di limitate dimensioni
  • ricoveri per animali domestici
  • ripostigli per attrezzi
  • stalli per biciclette
  • tende
  • coperture leggere di arredo.

Opere contingenti temporanee

Le opere cosiddette “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, possono essere installate previa comunicazione avvio lavori. La loro manutenzione e rimozione, invece, si effettua liberamente senza permessi.

il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 81 del 5 aprile 2018.