Tasso interessi legali

2023

Il tasso degli interessi legali in vigore a partire dal primo gennaio 2023 è del +5,00%, molto più alto dell’anno precedente, ma molto più basso del tasso d’inflazione attuale. Il tasso d’interesse legale è stato stabilito dal Dm del 13 dicembre 2022.

Il tasso d’interesse legale viene usato, per esempio, per il calcolo degli interessi di mora per gli omessi o ritardati pagamenti delle imposte e ogniqualvolta le parti non pattuiscano esplicitamente altri tassi d’interesse.

Tabella dei tassi degli interessi legali in vigore in Italia dal 1947

Data decorrenza Tasso interesse
21/04/19425,0%
16/12/199010,0%
01/01/19975,0%
01/01/19992,5%
01/01/20013,5%
01/01/20023,0
01/01/20042,5%
01/01/20083,0%
01/01/20101,0%
01/01/20111,5%
01/01/20122,5%
01/01/200141,0%
01/01/20150,5%
01/01/20160,2%
01/01/20170,1%
01/01/20180,3%
01/01/20190,8%
01/01/20200,05%
01/01/20210,01%
01/01/2022+1,25%
01/01/2023+5,00%

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2022

Riportiamo il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2022 che fissa il tasso degli interessi legali per l’anno 2023 al 5% come pubblicato sulla GU Serie Generale n.292 del 15-12-2022.

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento  il  saggio  degli  interessi  legali  di  cui all'art. 1284,  primo  comma,  del  codice  civile,  prevede  che  il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare  detta  misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato  di durata non superiore a dodici  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di inflazione registrato nell'anno; 
  Visto  il  proprio  decreto  13  dicembre  2021,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 297, con il quale  la  misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; 
  Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti,  di  modificare l'attuale saggio degli interessi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La misura del saggio degli interessi legali di  cui  all'art.  1284 del codice civile e' fissata al 5 per cento in  ragione  d'anno,  con decorrenza dal 1° gennaio 2023. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 dicembre 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti