Il contratto di locazione di natura transitoria è stato introdotto dalla legge 431/98, poi modificata dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2017.
Il decreto ha corretto alcune lacune della nuova legge sulle locazioni, estendendo la possibilità di sottoscrivere contratti di locazione a uso transitorio a tutto il territorio nazionale. Inoltre ha permesso la locazione transitoria anche per periodi inferiori a un mese, eliminando il precedente limite di durata minima.
In precedenza la locazione era regolata dalla legge detta “equo canone” del 1978. La legge fu integrata dai così detti “patti in deroga” per ovviare ai problemi sorti a causa della rigidità normativa, che di fatto aveva bloccato il mercato delle locazioni.
Il contratto di locazione di natura transitoria deve essere redatto seguendo gli appositi modelli previsti dalla legge, con canoni concordati dalle associazioni di inquilini e proprietari su base locale. Non può superare i 18 mesi di durata e deve essere giustificato da motivazioni allegate al contratto.
Giustificano un contratto di locazione a uso transitorio motivi di salute certificati da prescrizione medica per cure da eseguirsi in determinate località. Per le trasferte di lavoro occorre allegare i documenti relativi (richiesta di trasferta, contratto di appalto, commessa ecc…).
Impegni di studio o specializzazioni che non rientrano nella tipologia dei contratti di locazione per studenti.
Resta una riflessione. Dopo quarant’anni dalla famigerata legge 392/78, siamo ancora al canone stabilito per legge? Magari calcolato da chi non ha mai preso né dato una casa in affitto…
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I contratti vanno presi a modello eliminando le parti non richieste e modificandoli secondo le proprie esigenze.
Un contratto di locazione comporta impegni importanti per le parti che lo sottoscrivono. E’ consigliato rivolgersi a un legale o a una organizzazione dei proprietari o degli inquilini esistente sul territorio per la stesura più appropriata.
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Anche per i contratti di locazione a uso transitorio vanno rispettate le tariffe come determinate dagli accordi territoriali. Se non disponibili si possono utilizzare quelle di un comune limitrofo.
Le associazioni possono prestare assistenza e fornire, con la loro firma, la garanzia che il contratto rispetta le disposizioni di legge per i contratti di natura transitoria. Questo permette, così, di accedere alle agevolazioni fiscali previste per locatori e conduttori.
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