Dalla vendita di un immobile si può generare una plusvalenza, pari alla differenza tra l’importo incassato e il prezzo pagato per l’acquisto o la costruzione, più i costi sostenuti. , vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.
Se non sono ancora passati cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione, questa plusvalenza è soggetta a tassazione IRPEF come “reddito diverso”. Se l’immobile acquistato è un terreno edificabile, la plusvalenza è soggetta a tassazione separata.
Non si paga tassazione sulla plusvalenza per:
- gli immobili ereditati.
- quelli ricevuti in donazione sempre se donati 5 anni dopo l’acquisto o la loro costruzione.
- Gli immobili usati come abitazione principale fra il periodo di acquisto e di vendita.
Imposta sostitutiva sulla plusvalenza
L’imposta sostitutiva sulla plusvalenza va chiesta al notaio al momento della sottoscrizione dell’atto di vendita.
L’imposta sostitutiva si applica con un’aliquota del 20% e va pagata direttamente al notaio che provvederà al versamento all’Agenzia delle Entrate.
Non si può usufruire dell’imposta sostitutiva del 20% per le vendite di terreni edificabili, terreni lottizzati e sugli immobili che vi sono stati realizzati.
Tassazione vendita di immobili avuti in donazione
Anche quando si vende una casa avuta in donazione, se non sono passati cinque anni da quando il donante l’ha acquistata o costruita, occorre pagare la tassazione sulla plusvalenza.
La plusvalenza, in questo caso, si calcola facendo la differenza tra il prezzo di vendita e quello che ha pagato il donante per l’acquisto o la costruzione.