Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
Il Fondo di solidarietà permette ai titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa, in difficoltà coi pagamenti, di chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. al verificarsi di specifiche situazioni di difficoltà.
La sospensione può essere richiesta una sola volta, e la banca può scegliere di aderire sospendendo il pagamento della sola quota capitale.
Attenzione! Non basta essere in difficoltà, devono anche verificarsi delle particolari condizioni che vedremo più avanti.
Le domande di sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa sono inviate a Consap attraverso le banche.
NOTA BENE
Una volta che Consap comunica l’accettazione della richiesta di sospensione, la banca ha 30 giorni lavorativi di tempo per attivarla. Per i mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999 il tempo a disposizione della banca è di 45 giorni
Si consiglia di attivarsi velocemente con la banca per la presentazione della domanda e la verifica dei requisiti. Il Fondo di solidarietà richiede infatti numerosi adempimenti e una quantità di documenti da produrre alla banca, intermediaria nei contatti con Consap.
Conteggio ritardo pagamenti rate
La presentazione della domanda di sospensione ha un effetto importante: l’interruzione del conteggio dei giorni di ritardo del pagamento delle rate. In ogni caso occorre che, al momento della presentazione della domanda, il ritardo non sia già superiore a 90 giorni.
Tempo occorrente
La domanda di sospensione del mutuo, una volta presentata, procede con tempi ben definiti. Sia la banca, sia Consap, hanno dei termini per la sua lavorazione e per le reciproche comunicazioni.
- 10 giorni lavorativi è il tempo che la banca ha a disposizione per inviare la domanda di sospensione a Consap.
- 15 giorni lavorativi è invece il tempo a disposizione di Consap per accettare o respingere la domanda di sospensione.
- 5 giorni lavorativi è il tempo a disposizione della banca per comunicare l’autorizzazione ricevuta da Consap a sospendere il pagamento delle rate del mutuo.
A questo punto non è ancora finita. Infatti dalla comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria possono passare dai 30 ai 45 giorni perché la banca sospenda effettivamente il pagamento delle rate. Se aggiungiamo i giorni festivi si vede come è facile arrivare a tre mesi prima che si possa parlare di effettiva sospensione del mutuo.
Chi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo
Ora vediamo i requisiti necessari per accedere alla sospensione del mutuo.
Occorre essere:
- Proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale.
- Titolari di un mutuo ipotecario per il suo acquisto di importo non superiore a 250.000 euro.
- IISEE non superiore a 30.000 euro.
In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato.
Anche per l’erede valgono i requisiti precedenti e quindi, oltre ad aver accettato l’eredità ed essere diventato proprietario dell’immobile, vi deve aver trasferito la residenza ed avere l’attestazione di un’ISEE non superiore a 30.000 euro.
Oltre ai requisiti personali devono essere verificate anche le seguenti condizioni:
- Periodo di ammortamento del mutuo superiore a un anno. Occorre quindi aver cominciato a pagare il mutuo da almeno un anno.
- Il ritardo nel pagamento delle rate non deve essere superiore a 90 giorni.
Sospensione mutui cointestati
Per i mutui cointestati è sufficiente che i requisiti di proprietà, abitazione principale e limite ISEE, siano rispettati da uno solo dei mutuatari.
Non abbiamo finito: i casi ammissibili
Oltre ai requisiti e alle condizioni precedenti bisogna trovarsi i casi particolari per poter chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
I casi inoltre valgono se si verificano dopo la stipula del mutuo e entro i tre anni antecedenti alla domanda di sospensione.
Vediamo quali sono:
- Perdita del lavoro subordinato – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda.
(Non danno diritto alla sospensione del mutuo la risoluzione consensuale o per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, le dimissioni del lavoratore non per giusta causa). - Perdita del lavoro parasubordinato da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo. Lo stato di disoccupazione deve sussistere al momento della richiesta di sospensione.
- Handicap grave o comunque non autosufficienza verificatesi successivamente alla stipula del mutuo..
Come si presenta la richiesta di sospensione del mutuo
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, corredata della documentazione seguente:
- Documento di Identità.
- Attestazione ISEE.
Quindi la documentazione che attesti la sussistenza dei casi ammissibili per la sospensione
Stato di disoccupazione per perdita di lavoro subordinato
- Se il lavoro era a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa
- Se il lavoro era a tempo determinato, copia del contratto e delle comunicazioni relative all’interruzione.
Disoccupazione da lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione (art. 409 numero 3 del c.p.c.).
- copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
Disoccupazione da dimissioni per giusta causa
- Copia della sentenza o della transazione bilaterale riportanti la sussistenza della giusta causa oppure copia delle dimissioni con il riconoscimento espresso del datore di lavoro della giusta causa.
Condizioni di non autosufficienza o handicap grave
- Il certificato di handicap grave o invalidità civile dall’80% al 100%.
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