La Scagi
L’11 dicembre 2016, data dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016 che ha modificato l’articolo 25 del DPR 380/2001. Il certificato di agibilità è stato così sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità, detta brevemente SCAGI.
Il tecnico deve asseverare, sotto la sua responsabilità, la rispondenza della costruzione o degli interventi eseguiti alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. Deve inoltre attestare la conformità dell’opera al progetto presentato e quindi la sua agibilità.
Chi deve presentare la Scagi e con quali tempi
La Scagi va presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori dal titolare del permesso di costruire, oppure dal tecnico che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività. Naturalmente si possono verificare numerose situazioni dove questo non è più possibile. Basti pensare alla vendita di un immobile in fase di costruzione, o in caso di morte del titolare. In questi casi la Scagi sarà presentata dai nuovi proprietari tramite i nuovi tecnici, oppure dagli eredi
Interventi per i quali si deve presentare la Scagi
La Scagi è obbligatoria per i seguenti interventi:
- nuove costruzioni
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico.
Documenti necessari per la Scagi
Il tecnico dovrà presentare una discreta quantità di documenti per la certificazione:
- Attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni necessarie.
- Certificato di collaudo statico.
- Dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
- Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
- Estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
- Dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente.
- Certificato di collaudo degli stessi, se previsto.
Vantaggi della Scagi
Rispetto alla previgente normativa i vantaggi della Scagi sono evidenti: una volta presentata è infatti possibile l’uso immediato dell’immobile relativo. Non occorre, così, attendere il rilascio del certificato di agibilità o il termine del periodo di silenzio-assenso.