L’omessa registrazione del contratto, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro sono delle violazioni di carattere fiscale e comportano l’applicazione di sanzioni amministrative.
Attenzione! Sono previste numerose riduzioni, specialmente se il ritardo non supera i 90 giorni. Vedere la fine dell’articolo.
OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO
Comporta, oltre all’obbligo di versare l’imposta di registro evasa, l’applicazione di una sanzione amministrativa il cui importo può variare dal 120 per cento al 240 per cento dell’imposta dovuta.
PARZIALE OCCULTAMENTO DEL CANONE PATTUITO:
Quando si occulta parzialmente il corrispettivo pattuito, oltre all’accertamento dell’imposta evasa, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare può variare dal 200 per cento al 400 per cento della maggiore imposta dovuta.
TARDIVO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE:
Comporta l’applicazione di una sanzione del 30% dell’imposta versata in ritardo.
All’imposta e alla sanzione vanno aggiunti anche gli interessi di mora calcolati giornalmente al tasso legale annuo ( allo 0,3 per cento nel 2018. Passeranno allo 0,8% nel 2019).
Un esempio
Supponiamo un contratto di locazione con un canone annuo di 9.600 euro (pari a 800 euro mensili). Se viene omessa la registrazione l’imposta di registro evasa ammonta a 192 euro (il 2% di 9.600).
In caso di accertamento, il contribuente dovrà corrispondere, oltre l’imposta evasa (192 euro), anche la sanzione, che va da un minimo di 230 euro ad un massimo di 460 euro (dal 120 per cento al 240 per cento).
All’imposta e alla sanzione si aggiungono, inoltre, gli interessi legali.
Erronea indicazione dei dati
Il contribuente che, per errore, indica sul modello di pagamento F23 un “codice tributo” o un “codice ufficio” non esatto, non è sanzionato se pone rimedio alla inesattezza.
In particolare, per evitare la sanzione occorre che egli presenti una comunicazione, in carta libera, all’ufficio interessato (o ad entrambi gli uffici nel caso di errore del codice ufficio) contenente gli elementi necessari per imputare correttamente il versamento.
Preclusione all’accertamento d’ufficio
Per favorire la registrazione dei contratti di locazione con il reale importo pattuito, e non per un importo inferiore, la normativa prevede che gli uffici finanziari non possono procedere all’accertamento nei confronti di quei contribuenti che, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, dichiarano un canone almeno pari al 10 per cento del valore catastale dell’immobile.
Per le annualità successive alla prima restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio.
Esempio
Se il valore catastale dell’immobile dato in locazione è di 120.000 euro, il canone mensile non è soggetto ad accertamento se l’importo indicato in contratto è almeno pari a 1.000 euro (infatti, moltiplicando 1.000 euro per 12 mesi si ottiene un totale di 12.000 euro e cioè un ammontare pari al 10 per cento del valore catastale).
ATTENZIONE
Il valore catastale per i fabbricati locati si determina applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Violazione | Sanzione |
Omessa registrazione del contratto | Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta |
Parziale occultamento del canone | Dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta |
Tardivo versamento dell’imposta | 30% dell’imposta versata in ritardo |
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, oltre alla sanzione per la mancata registrazione, si presume, salvo documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione per i quattro periodi di imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso.
Quale importo del canone su cui pagare l’imposta, si presume il 10 per cento del valore catastale dell’immobile.
Come regolarizzare
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- dell’imposta dovuta.
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
- della sanzione in misura ridotta.
La sanzione ridotta è pari a:
- 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore.
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore.
- 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale).
- 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Decreto legislativo n. 158/2015
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).