La rinegoziazione del mutuo è la modifica del contratto originario. E’ possibile modificare la durata del mutuo come lo spread, il sistema di indicizzazione come il parametro di riferimento, ma anche le commissioni della banca. Il tutto naturalmente tramite una trattativa con la banca presso la quale abbiamo acceso il finanziamento.
La rinegoziazione del mutuo è uno strumento importante a disposizione del mutuatario. Fu rispolverata a seguito del decreto Tremonti del 2008.
A causa della crisi dei mutui sub-prime e dell’impennata dei tassi d’interesse, infatti, le rate dei mutui a tasso variabile diventarono insostenibili a tal punto da rendere necessario l’intervento del governo.
Il decreto dette 30 giorni di tempo all’ABI per stipulare con il MEF una convenzione con l’obiettivo di ridurre le rate dei mutui a tasso e rata variabile stipulati prima del 29 maggio 2008. per dare la possibilità, a chi avesse acceso un mutuo a tasso variabile per l’acquisto o la ristrutturazione della “prima casa” prima del 29 maggio 2008, di rinegoziare il contratto in modo che le rate tornassero

Con la rinegoziazione, da concordare con l’istituto mutuante o l’intermediario finanziario, si possono apportare modifiche al contratto di mutuo sottoscritto all’origine.
Possono essere rinegoziati tutti gli elementi che vanno a incidere sull’importo della rata come la durata, lo spread applicato dalla banca, il parametro di riferimento al quale è indicizzato il mutuo. Possono essere rinegoziate anche eventuali commissioni.
Ironia della sorte volle che i tassi euribor restassero alti (fra il 4 e il 5%) solo per altri 6 mesi, cominciando nel 2009 un’inarrestabile discesa che li porterà, nel 2015, a rimanere in territorio negativo fino ai giorni nostri.
Chi si affrettò a rinegoziare il mutuo, ottenendo una rata costante sui valori della media del 2006, perse l’occasione di un calo vertiginoso a seguito della riduzione dei tassi d’interesse dei mutui a rata variabile.