Riacquisto prima casa

Il credito d’imposta per  il riacquisto della prima casa

Cosa succede se vendiamo un immobile per il quale abbiamo usufruito delle agevolazioni “prima casa”?

Succede che, se non riacquistiamo entro un anno un’altra “prima casa” ci potrà essere recapitato un avviso di liquidazione delle maggiori imposte dovute per l’acquisto della casa, ricalcolate senza agevolazioni, con le sanzioni del 30% più gli interessi legali.

Se invece entro un anno dalla vendita procediamo al riacquisto di un’altra abitazione “prima casa”, possiamo usufruire di un credito d’imposta pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA pagata nell’atto precedente e fino all’ammontare di quelle dovute per l”atto successivo.

Esempio credito d’imposta riacquisto prima casa

Imposta di registro  primo acquisto3750
Imposta di registro secondo acquisto3500
Credito d’imposta spettante3500

La differenza di 250 euro non può essere chiesta a rimborso perché il credito d’imposta non può superare l’importo dell’imposta sull’acquisto della nuova casa.

Non importa quali siano le modalità di acquisto della nuova prima casa. Possiamo acquisirla anche attraverso una permuta o un contratto di appalto. L’importante è che il contratto di appalto abbia la forma scritta e sia anche registrato.

Anche chi ha comprato una casa fra il 23 aprile 1982 e il 22 maggio 1993 (le complicazioni legislative sono il pane dei notai), senza  agevolazioni, può usufruire del credito d’imposta sul riacquisto della prima casa.

Occorre però che già allora l’acquirente avesse i requisiti richiesti dalle norme attualmente vigenti per le agevolazioni prima casa.

Il credito d’imposta può essere utilizzato scontando l’imposta di registro per il nuovo acquisto, ma anche per imposte di registro e ipo-catastali dovute per atti sottoscritti successivamente al riacquisto della prima casa. Non è obbligatorio quindi utilizzare il credito in occasione del riacquisto della prima casa.

Possiamo infatti utilizzarlo in compensazione dell’IRPEF o di altri tributi o contributi da versare con il modello F24.

in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602.

La volontà di voler usufruire del credito d’imposta va espressamente dichiarata all’atto di acquisto. La dichiarazione deve inoltre specificare se si vuole sfruttare il credito per le imposte relative all’atto stesso.
Se si volesse riservare il credito per altre occasioni occorrerà pagare per intero le imposte dovute per il riacquisto della prima casa. 

Quando non si ha diritto al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Non si può usare il credito d’imposta se non si è prima comprata un’abitazione con le agevolazioni “prima casa”, oppure se la nuova abitazione che si vuole acquistare non ha i requisiti per la prima casa, o se la prima casa precedente era pervenuta per donazione o successione.

Chi può usufruire del credito d’imposta
Chi riacquista la prima casa entro un anno dalla vendita di quella precedente.
Importo del credito d’imposta
Importo pari all’imposta di registro o all’IVA pagata con il primo acquisto (in ogni caso mai superiore alle imposte dovute con il secondo acquisto).
Come si può usare il credito d’imposta
Per scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale sul nuovo acquisto.
In compensazione dell’IRPEF.
In compensazione di qualunque altro tributo o contributo per i quali è previsto il versamento con il modello F24.