Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso fu introdotto nell’articolo 13 del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472. Il decreto alleggerisce le sanzioni previste in caso di violazioni tributarie.

Con le nuove norme si può rimediare a errori o mancati e parziali pagamenti dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Occorre però che il ravvedimento sia spontaneo e che non si siano ricevute notifiche relative dagli uffici dell’Agenzia, anche a seguito di controlli automatizzati.

Il ravvedimento operoso vale per ogni tipo di violazione, permettendo di regolarizzare la propria posizione fiscale con una forte riduzione delle sanzioni, altrimenti molto onerose.

Al ravvedimento operoso si somma Il decreto legislativo n. 158/2015 che ha dimezzato le sanzioni ordinarie per pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

Ulteriore riduzione della sanzione ordinaria per i pagamenti effettuati entro il quindicesimo giorno dalla scadenza. Si paga infatti 1/15 per ogni giorno di ritardo.

Come sempre, anche qui il tempo è denaro: prima di ravvediamo, meno paghiamo, Gli sconti sono molto importanti già nella stesura originale, incrementati di un altro 50% con l’ultima normativa se il pagamento avviene entro i 90 giorni.

Infatti si ottengono queste riduzioni della sanzione

  •  a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se il ravvedimento operoso è eseguito entro 30 giorni rispetto alla scadenza.
  •  a 1/9 del minimo se si paga entro il novantesimo.
  • a 1/8 del minimo,, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
  • a 1/7 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (quindo non per l’IMU, TASI e gli altri  tributi amministrati da enti locali) per ravvedimenti entro entro i due anni dalla data della scadenza.
  • a 1/6 del minimo, solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.
  • 1/5 del minimo, se il ravvedimento operoso avviene dopo la constatazione della violazione.
  • 1/10 del minimo se il ravvedimento viene fatto entro i novanta giorni. Questa disposizione riguarda anche l’imposta di registro.

Pagamento imposta di registro entro 30 giorni

Se si paga l’imposta di registro entro 30 giorni dalla scadenza dovremo pagare, oltre naturalmente all’imposta, una sanzione pari al’1,5% dell’imposta stessa oltre agli interessi legali per il periodo di ritardo.

Pagamento imposta di registro entro 15 giorni

Se si paga entro i 15 giorni la sanzione viene ulteriormente ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo.