Mutuo ristrutturazione e costruzione

Le detrazioni sul mutuo ristrutturazione

Per i mutui ipotecari accesi per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale, la così detta “prima casa” sono previste delle agevolazioni sotto forma di detrazioni fiscali.
E’ possibile, infatti, detrarre il 19%, degli interessi passivi e relativi oneri accessori relativi al mutuo (onorario del notaio, spese di perizia, commissioni bancarie, ecc.).
Attenzione! Il mutuo deve essere ipotecario, garantito cioè da un’ipoteca su un immobile, quindi stipulato da un notaio.

L’agevolazione è rivolta ai contribuenti residenti in Italia o nell’UE, ma anche ai non residenti che abbiano organizzazioni stabili in Italia.el territorio dello Stato di soggetti non residenti.

Per fruire della detrazione sugli interessi del mutuo è necessario che l’immobile che si costruisce e/o si ristruttura sia quello nel quale il contribuente e/o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.

La dimora abituale non è richiesta ai dipendenti delle Forze armate e di Polizia.

Condizioni detrazione mutuo ristrutturazione

Ci sono una serie di condizioni per poter detrarre gli interessi passivi di un mutuo ottenuto per la ristrutturazione o la costruzione della prima casa. La mancanza di una sola di queste comporta la perdita del beneficio fiscale con la conseguente liquidazione delle maggiori imposte e delle sanzioni.

  • Data di stipula del mutuo.
    Non oltre i 6 mesi che precedono l’inizio lavori e i 18 mesi seguenti.
  • Abitazione principale
    Occorre adibire l’immobile, se non lo fosse già, ad abitazione principale entro 6 mesi dalla fine lavori.
  • Dichiarazione all’atto
    Occorre dichiarare al notaio, alla stipula dell’atto, di essere in possesso dei requisiti per la “prima casa” (non aver già usufruito dell’agevolazione, essere residente nel comune dove viene eseguita la ristrutturazione…..).
  • Titolarità
    Il titolare del contratto di mutuo deve essere il proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale su di esso.

Cumulabilità

E’ possibile cumulare le agevolazioni del mutuo ristrutturazione con quelle applicabili ai mutui per l’acquisto della “prima casa”.
Si usufruisce della cumulabilità per il periodo di esecuzione dei lavori più i 6 mesi successivi.

Perdita dell’agevolazione

Abbiamo visto che l’agevolazione è concessa sotto determinate condizioni. Una di queste è che l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
Le agevolazioni non possono essere quindi sfruttate a partire dall’anno successivo al quale l’immobile non è più adibito ad abitazione principale. I trasferimenti per motivi di lavoro non fanno perdere l’agevolazione .

COME CALCOLARE LA DETRAZIONE D’IMPOSTA SPETTANTE PER IL MUTUO RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA

Ogni anno possiamo portare in detrazione al massimo 760 euro. Infatti è di 4.000 euro l’importo massimo degli interessi passivi e oneri accessori sul quale calcolare la detrazione del 19%.
La quota massima di 4.000 euro è riferita al mutuo e non ai titolari. Così, nel caso di più titolari, ognuno usufruisce delle detrazioni in proporzione alla sua quota nel mutuo.
Marito e moglie in separazione dei beni possono quindi portare in detrazione al massimo 360 euro a testa per ogni anno d’imposta.

DOCUMENTAZIONE

Per mettersi al riparo da controlli e contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate è bene conservare con cura la documentazione relativa al mutuo contratto per la ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale e per il quale abbiamo beneficiato delle agevolazioni.
Ecco una lista:

  • Quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo.
  • Copia del contratto di mutuo dove risulti la costituzione d’ipoteca e l’esecuzione di lavori di costruzione e ristrutturazione della prima casa.
  • Tutta la documentazione amministrativa richiesta e rilasciata dalle autorità competenti per l’esecuzione dei lavori.
  • Ricevute e fatture delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori.

Sanzioni mutuo ristrutturazione

Oltre ala liquidazione del maggiore importo dovuto per l’imposta ordinaria sul contratto di mutuo (2% contro lo 0,25% dell’imposta agevolata) viene irrorata una sanzione del 30%.