Quando richiediamo un mutuo la banca, oltre a tutti i documenti e garanzie necessarie alla sua accensione, richiede anche la stipula di alcune assicurazioni.
Questo non ci deve sorprendere.
L’assicurazione scoppio e incendio sul mutuo

Vista l’entità del finanziamento, infatti, e anche a tutela dei richiedenti, l’unica polizza obbligatoria per legge è la così detta “incendio e scoppio”. L’assicurazione ha lo scopo di garantire l’immobile da eventi che ne diminuiscano il valore, come appunto gli incendi, esplosioni per fughe di gas, fulmini ecc. Lo sfortunato mutuatario che dovesse incappare in simili situazioni si vedrebbe infatti costretto a continuare a rimborsare le rate del mutuo per una casa non agibile o, nell’ipotesi più funesta, completamente distrutta. La polizza incendio e scoppio sul mutuo solleva il mutuatario dall’obbligo del rimborso delle rate relative, che va in capo all’assicurazione.
Le nuove norme per le assicurazioni sul mutuo
La Legge 4 agosto 2017 (Ddl Concorrenza), ha introdotti importanti novità sul tema delle polizze accessorie al contratto di mutuo.
Nessun obbligo di stipulare la polizza proposta dall’istituto mutuante.
Ci si può rivolgere, infatti, ad altre compagnie senza che per questo la banca possa opporre diniego all’erogazione del finanziamento o cambiare le condizioni proposte.
In caso di sottoscrizione della polizza con la banca, inoltre, è possibile recedere entro 60 giorni senza conseguenze.
La banca può naturalmente offrire una propria polizza, ma in questo caso deve indicare per legge, pena sanzioni:
- provvigioni eventualmente percepite dalla compagnia assicurativa.
- almeno due preventivi alternativi.
Normalmente la polizza riconosce un rimborso pari al costo di ricostruzione, ma spesso vengono proposte polizze sul valore commerciale, normalmente più elevato, con conseguente pagamento di premi maggiori.
Come tutti i costi relativi al contratto di mutuo, il costo della polizza è una voce che determina l’ISC (Indice Sintetico di Costo), un riepilogo obbligatorio dei costi effettivi del finanziamento, introdotto per rendere comparabili le varie offerte presenti sul mercato.
Le altre assicurazioni per il mutuo
Assicurazione Temporanea Caso Morte (TCM)
La banca richiede spesso, per erogare il mutuo, la sottoscrizione di un’assicurazione sulla vita, che copra il rischio del decesso del mutuatario, e probabile impossibilità del rimborso delle rate da parte degli eredi. Normalmente il costo è modesto, in ogni caso ampiamente indicato nel preventivo che la banca è obbligata a presentare i forma di legge.
Abbiamo già visto che questa assicurazione non è obbligatoria, ma la banca può legittimamente non erogare il finanziamento in caso di rifiuto del mutuatario alla sua sottoscrizione.
Assicurazione per Invalidità Totale Permanente (ITP)
E’ la polizza che copre il mutuatario in caso di invalidità totale e permanente intercorsa dopo l’accensione del finanziamento. Anche in questo caso viene rimborsato il valore residuo del debito contratto con labanca e che le condizioni di salute del mutuatario non gli permettono più di rimborsare.
Assicurazione a copertura della perdita di lavoro del mutuatario
Anche questa è una polizza facoltativa, ma consigliabile. Permette do onorare il pagamento delle rate qualora la perdita del lavoro non lpermettesse al mutuatario puntuali pagamenti.
Assicurazione per invalidità temporanea (ITT)

In questo caso la copertura assicurativa interviene in caso di malattie, ricoveri ospedalieri e invalidità temporanea del mutuatario, versando le rate che altrimenti non potrebbero essere rimborsate, scongiurando interventi dell’ente finanziatore per il recupero del credito non riscosso.