Iva ridotta ristrutturazione edilizia

AGEVOLAZIONE IVA RIDOTTA 2020

Sui lavori di ristrutturazione si può pagare un’aliquota Iva ridotta. Vediamo in dettaglio quali sono i lavori oggetto dell’agevolazione e le modalità per ottenerla.

Iva ridotta per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Sulla manodopera per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni si paga l’Iva ridotta al 10%.
Sui materiali l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Se vengono forniti beni “di valore significativo”, elencati più sotto, l’Iva ridotta si applica soltanto all’importo risultante dalla differenza fra il costo complessivo e il valore dei beni significativi.
In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il costo complessivo della ristrutturazione e quello dei beni stessi.

ESEMPIO
a) Costo totale della ristrutturazione: 20.000 euro.
b) Costo dei materiali acquistati personalmente (pavimenti): 3.000 euro (IVA 22%).
c) Costo della manodopera: 8.000 euro (Iva 10%).
d) Costo dei materiali forniti dalla ditta (caldaia, rubinetteria e sanitari, che sono beni significativi): 9.000 euro.

Il costo totale della prestazione della ditta è quindi c) + d) = 8.000 + 9.000 = 17.000 euro.
L’Iva al 10% sui beni si applica sulla differenza tra l’importo complessivo della prestazione e il costo dei beni significativi pari a 17.000 – 9.000 = 8.000 euro.
Sul restante valore dei beni pari 9.000 – 8.000 = 1.000 euro si paga l’Iva del 22%.

I “beni significativi” sono stabiliti dal decreto 29 dicembre 1999 e sono:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

Nella fattura devono essere indicato specificatamente il valore dei beni significativi forniti.

Quando non spetta l’agevolazione per la ristrutturazione

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente.
  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio.
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

IVA ridotta ristrutturazione edilizia

Anche per il 2020 si paga l’Iva del 10% per le ristrutturazioni edilizie diverse dalla normale e straordinaria manutenzione come interventi di:

  • restauro
  • risanamento conservativo
  • ristrutturazione

Sui beni forniti per le suddette opere si paga l’Iva al 10% secondo quanto stabilito dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.
Sulle materie prime e i semilavorati usati per la ristrutturazione l’IVA resta al 22%

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente, sia quando ad acquistare i beni è la ditta.