IMU e TASI ridotte per comodati a figli e genitori

Agevolazione IMU e TASI per comodati ai figli

Imu e Tasi ridotte del 50% per gli immobili non di lusso o delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concessi in comodato d’uso a figli o genitori. La norma è stata inserita nell’articolo 1, comma 10, della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ma alle seguenti condizioni.

  1. Il contratto di comodato deve essere registrato.
  2. il comodante (il proprietario dell’abitazione) possieda un solo immobile in Italia o anche un secondo, che deve essere però la sua residenza abituale e non appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  3. il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
  4. L’abitazione deve essere utilizzata, dai figli o dai genitori ai quali è stata concessa in comodato d’uso, come abitazione principale.

Come ottenere la riduzione IMU e TASI

La prima cosa da fare, dunque, è registrare il comodato d’uso. La registrazione va fatta utilizzando il vecchio modello 69 dell’Agenzia delle Entrate. Il modello 69 va compilato in duplice copia e presentato all’ufficio, Anche in questo caso è possibile procedere alla registrazione on line, tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia.

Sono ammessi alle agevolazioni i comodati concessi con accordi solo verbali (non è obbligatorio, quindi, il contratto scritto). Anche i contratti di comodato verbali, però, devono essere registrati. Nel modello 69 dovrà essere indicato, alla voce “tipologia dell’atto”, “Contratto verbale di comodato”.

L’agevolazione IMU e TASI decorre dalla data di stipula del contratto e non dalla data di registrazione.