Agevolazione IMU e TASI per comodati ai figli
Imu e Tasi ridotte del 50% per gli immobili non di lusso o delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concessi in comodato d’uso a figli o genitori. La norma è stata inserita nell’articolo 1, comma 10, della legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), ma alle seguenti condizioni.
- Il contratto di comodato deve essere registrato.
- il comodante (il proprietario dell’abitazione) possieda un solo immobile in Italia o anche un secondo, che deve essere però la sua residenza abituale e non appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
- L’abitazione deve essere utilizzata, dai figli o dai genitori ai quali è stata concessa in comodato d’uso, come abitazione principale.
Come ottenere la riduzione IMU e TASI
La prima cosa da fare, dunque, è registrare il comodato d’uso. La registrazione va fatta utilizzando il vecchio modello 69 dell’Agenzia delle Entrate. Il modello 69 va compilato in duplice copia e presentato all’ufficio, Anche in questo caso è possibile procedere alla registrazione on line, tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia.
Sono ammessi alle agevolazioni i comodati concessi con accordi solo verbali (non è obbligatorio, quindi, il contratto scritto). Anche i contratti di comodato verbali, però, devono essere registrati. Nel modello 69 dovrà essere indicato, alla voce “tipologia dell’atto”, “Contratto verbale di comodato”.
L’agevolazione IMU e TASI decorre dalla data di stipula del contratto e non dalla data di registrazione.