Imposte sul mutuo

Le imposte da applicare sul contratto di finanziamento sono diverse a seconda del soggetto che concede il mutuo per l’acquisto della casa.

Il mutuo contratto con una banca è soggetto all’imposta sostitutiva sui finanziamenti. L’imposta sostitutiva è dovuta anche dagli enti previdenziali per i mutui concessi a dipendenti e iscritti.

I mutui concessi da società finanziarie, invece, sono soggetti alle imposte ordinarie sugli atti. Si applicano le imposte ordinarie.

  • Imposta di registro fissa di € 200,00.
  • Imposta proporzionale dello 0,50% sulla garanzia prestata da terzi.
  • Imposta proporzionale ipotecaria del 2% per l’iscrizione e dello 0,50% per la cancellazione delle ipoteche concesse.
  • Imposta di bollo di € 16 per ogni foglio del contratto.
  • Imposta di bollo di € 2,00 sulle ricevute di pagamento delle rate.
  • Imposta proporzionale di bollo (nella misura del 12 per mille) sulle cambiali rilasciate.

L’imposta sostitutiva sul mutuo

Il mutuo per l’acquisto di un’abitazione erogato da banche che operano sul territorio italiano gode di un particolare regime fiscale agevolato.

L’agevolazione consiste in una imposta sostitutiva grazie alla quale non si pagano:

  • l’imposta di bollo.
  • l’imposta di registro.
  • le imposte ipotecarie e catastali.
  • le tasse sulle concessioni governative.

L’imposta sulle cambiali viene ridotta allo 0,1 per mille.

L’imposta sostitutiva sul mutuo non dipende dall’esistenza di garanzie ipotecarie.

L’imposta sostitutiva è versata dalla banca che eroga il mutuo, ma viene pagata dal mutuatario al notaio contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di  finanziamento.

ALIQUOTA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposte sul mutuo 2
L’imposta sostitutiva sul contratto di mutuo è del 2%. Si abbassa allo 0,25% per i mutui contratti per l’acquisto della “prima casa”

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui mutui bancari di durata superiore ai 18 mesi (così detti finanziamenti a lungo o medio termine) si calcola su una percentuale dell’importo del mutuo. L’aliquota base, del 2%, scende allo 0,25% se si acquista la “prima casa”.

Tipologia di acquistoImposta sostitutiva
Mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione prima casa e sue pertinenze e immobili diversi dalle abitazioni0,25% del mutuo erogato
Mutuo per acquisto abitazione diversa dalla prima casa2,00% del mutuo erogato

Cosa fare per usufruire dell’agevolazione sul mutuo

Per usufruire dell’imposta agevolata sostitutiva occorre fare espressa dichiarazione al notaio che il prestito rientra nei casi di applicabilità.

La dichiarazione deve essere resa da ciascun mutuatario nei casi di mutui cointestati. Può essere, infatti, che un mutuatario abbia già ottenuto un finanziamento con le agevolazioni “prima casa” e non possa più usufruire dell’imposta ridotta allo 0,25%.
In tal caso si applicheranno a ogni quota di mutuo regimi fiscali separati corrispondenti ai requisiti posseduti da ciascun mutuatario.