Estinzione anticipata mutuo

Il decreto Bersani

Da sempre è esistita la possibilità di estinguere il mutuo rimborsando in anticipo il capitale preso in prestito. L’estinzione anticipata, però, causa un danno alla banca, che deve rinunciare al guadagno preventivato e costituito dall’incasso degli interessi sul mutuo.

Per questo nei contratti di mutuo era sempre presente una clausola per l’estinzione anticipata che prevedeva il pagamento di una penale dall’1 al 3% del capitale residuo.

Il Decreto Legge 7/2007, meglio conosciuto come “decreto Bersani”, ha introdotto una nuova normativa. Dal 2 febbraio 2007, infatti, è fatto divieto di clausole penali per l’estinzione anticipata di mutui contratti per l’acquisto di immobili da parte di privati.

Introdotta anche la rideterminazione a condizioni più favorevoli per il mutuatario delle penali previste per i mutui ante 2 febbraio 2007.

Lo scopo principale era quello di favorire la portabilità del mutuo verso una banca che offrisse condizioni più favorevoli. Tale portabilità era di fatto impedita dalle elevate penali che gravavano sul mutuatario in caso di estinzione anticipata del mutuo.

Il decreto prevede anche l’estinzione automatica e senza oneri dell’ipoteca una volta finito di pagare il mutuo.

A questo punto rimaneva ingiustamente svantaggiato chi aveva stipulato un mutuo prima del 2 febbraio 2007.

Per questo motivo fu incoraggiato un accorso fra l’ABI e le associazioni dei consumatori per ridurre le penali anche ai mutui contratti prima dell’entrata in vigore del decreto Bersani.

Inoltre è stata prevista una clausola di salvaguardia nei casi di penali già inferiori a quelle stabilite nell’accordo, in modo da renderle ancora più vantaggiose per i mutuatari.

ATTENZIONE! Per ottenere le agevolazioni sulle penali il mutuatario deve farne richiesta scritta alla banca.

La tabella seguente riporta le penali massime applicabili

TIPOLOGIA MUTUOPenali massimePenali massime
Prima metà del periodo di ammortamentoSeconda metà del periodo di ammortamento
TASSO VARIABILE
TASSO FISSO stipulato prima del 1° gennaio 2001
TASSO MISTO, salvo quanto sotto indicato
0,50%0,50%
TASSO MISTO, stipulato dopo 31/12/2000 con cadenza di variazione superiore a due anni e regolato a tasso fisso alla data di estinzione
TASSO FISSO stipulato dopo il 31 dicembre 2000
1,90%1,50%

Clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia prevede ulteriori riduzioni per chi avesse contratto mutui con clausole penali per l’estinzione anticipata già inferiori a quelle previste dall’accordo ABI- Consumatori.

Ecco la tabella con le varie percentuali

TIPOLOGIA DI MUTUOPENALI MASSIMEClausole di salvaguardiaClausole di salvaguardia
Pattuizione contrattualeRiduzione ulteriore
Tasso variabile
Tasso fisso
Tasso misto
0,50%penale uguale o inferiore a 0,50%0,20%
Tasso misto
Tasso Fisso
1,50%

Per tutti i mutui

Se l’estinzione del mutuo viene fatta avviene nel terzultimo anno di pagamento la penale massima applicabile sarà dello 0,20%.
Negli ultimi due anni, invece, non si pagherà alcuna penale.