Ecobonus per la riqualificazione energetica 2020

Ecobonus: detrazioni riqualificazione energetica 2020

Al fine di agevolare gli interventi volti ad ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici il Governo ha introdotto a partire dal 2007 delle detrazioni IRPEF e IRES variabili in base alla tipologia e all’importo dei lavori svolti. Sono esclusi dalle detrazioni “ecobonus” i lavori effettuati su edifici in costruzione, che per legge devono già rispettare dei requisiti minimi di prestazione energetica.

Le agevolazioni fiscali sono notevoli e i benefici, anche per le casse dello Stato, sono stati tali da prorogarne la scadenza fino a tutto il 2020 e, per i lavori sulle parti comuni condominiali, fino al 31 dicembre 2021.

Chi ha diritto all’Ecobonus

Possono usufruire dell’Ecobonus le persone fisiche, compresi i titolari di diritti reali, gli inquilini e i comodatari, i contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche e società) limitatamente ai fabbricati strumentali , le associazioni di professionisti e gli enti che non svolgono attività commerciali.

Cumulabilità Ecobonus

Non è possibile cumulare la detrazione con quelle previste da altre disposizioni per gli stessi interventi. Se un intervento ricade nei casi per la concessione sia delle detrazioni per il risparmio energetico, sia delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia, occorre scegliere solo una delle possibili agevolazioni fiscali.

Rateizzazione Ecobonus

L’ecobonus per la riqualificazione energetica va suddiviso obbligatoriamente in 10 rate di uguale importo. Ogni anno quindi si potrà scalare dalle imposte dovute solo un decimo della detrazione spettante.

Per quali spese si ha diritto alla detrazione “Ecobonus”?

Si ha diritto all’ecobonus per:

  • gli interventi volti a ridurre il consumo dell’impianto di riscaldamento
  • l’isolamento termico dell’edificio
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione totale o parziale dell’impianto di climatizzazione.

Dal 1° gennaio 2015 si possono detrarre anche le spese per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e di generatori a biomasse.

Dal 1° gennaio 2016, invece, sono detraibili anche le spese per i dispositivi multimediali di controllo degli impianti di climatizzazione.

Per concludere, dal 1° gennaio 2018 si possono detrarre anche le spese effettuate per:

  • sostituzione degli impianti di climatizzazione con micro-generatori e apparecchi ibridi (gas + pompa di calore).
  • installazione di generatori d’aria calda a condensazione.

Percentuali di detrazione ecobonus

A causa dei continui ritocchi alla normativa, non è affatto semplice individuare le spese detraibili e le percentuali di detrazione. L‘Agenzia delle Entrate ha redatto una guida in proposito, ma non riesce ad attenuare lo sconforto che il comune cittadino prova quando si trova di fronte all’elenco interminabile di casi ed eccezioni.

Singole unità immobiliari

  • Fino al 5 giugno 2013 la detrazione è del 55%.
  • Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 la detrazione è del 65%, che scende al 50% a partire dal 1° gennaio 2018 per:
    • finestre e infissi
    • schermature solari
    • generatori a biomasse e caldaie a condensazione di classe A … ma in quest’ultimo caso, se dotate le caldaie a condensazione di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione resta al 65%.
  • Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 detrazione del 65% per
    • sostituzione di caldaie con micro-generatori o apparecchi ibridi (condensazione + pompa di calore)
    • installazione di caldaie a condensazione ad aria.

Condomini

Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 detrazione del 65% per:

  • lavori su parti comuni del condominio
  • lavori su tutte le unità immobiliari del condominio

Come per le singole unità immobiliari la detrazione scende al 50% a partire dal 1° gennaio 2018, ma solo per:

  • finestre e infissi
  • schermature solari
  • generatori a biomasse e caldaie a condensazione di classe A senza sistemi di regolazione evoluti.

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per i condomini è prevista una detrazione del

  • 70% per interventi su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
  • 75% per interventi che migliorano la prestazione energetica dell’edificio secondo il D.M. del 26/05/2015.

Il limite di spesa è di 40.000 euro per unità immobiliare.

Le detrazioni salgono se gli interventi sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico:

  • 80% per passaggio alla classe superiore
  • 85% per passaggio ad almeno due classi superiori

In questo caso il limite di spesa è di 136.000 euro per unità immobiliare

Data di riferimento per l’ecobonus

La data da prendere in considerazione per determinare l’aliquota di detrazione è quella dell’effettivo pagamento per:

  • persone fisiche
  • esercenti arti e professioni ed enti non commerciali

mentre è quella della data di ultimazione della prestazione per:

  • imprese individuali
  • le società
  • enti commerciali

Tabella detrazioni massime Ecobonus

Lavori effettuatiDetrazione massima
Riqualificazione energetica€ 100.000
Interventi su tetti, pavimenti, muri e finestre (involucro esterno)€ 60.000
Installazione di pannelli solari per acqua calda.€ 60.000
sostituzione della caldaia tradizionale con una condensazione (anche ad aria).€ 30.000
Installazione schermature solari.€ 60.000
Installazione di impianti di riscaldamento con generatori di calore a biomasse.€ 30.000
Installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua caldaNessun limite
Installazione di micro-cogeneratori€ 100.000
Lavori effettuati su parti comuni condominiali con detrazioni al 70 o 75%.Nessun limite. Detrazioni calcolate su un massimo di 40.000 euro di spesa per unità immobiliare.
Lavori effettuati su parti comuni condominiali con detrazioni all’80 o 85%.Nessun limite. Detrazioni calcolate su un massimo di 136.000 euro di spesa per unità immobiliare.

Vedi le agevolazioni”Sismabonus” per la messa in sicurezza degli edifici.