Cambia l’eco-bonus sulle caldaie.
L’incentivo inizialmente previsto al 50% per tutti i tipi di impianti, sarà del 50% per le caldaie a condensazione di classe energetica A e non sarà invece corrisposto a quelle sotto alla prima classe.
Il bonus sarà del 65% se saranno montati anche sistemi di termoregolazione (le valvole dei termosifoni) evolute.
Sostituzione di impianti di riscaldamento.
Valore massimo della detrazione fiscale: 30.000 euro.
L’eco bonus caldaie 2018 riguarda solo la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Non riguarda gli impianti costruiti ex novo, come per le nuove costruzioni o per l’installazione in immobili che ne erano sprovvisti
ATTENZIONE
Non serve l’attestato di qualificazione energetica.
L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Si può ottenere la detrazione di 30.000 euro anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Sul sito dell’Enea sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che deve possedere l’impianto, ma attenzione di controllare che siano aggiornati all’ultima legge di stabilità, perché alla data di questo articolo non lo sono…
Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.
Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento e (circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2010, n. 21/E).
ATTENZIONE
Nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell’agevolazione anche la trasformazione:
- degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore.
- dell’impianto centralizzato, per rendere applicabile la contabilizzazione del calore.