Imposte sulla donazione immobiliare
Anche le donazioni immobiliari sono soggette a imposte. Poiché si tratta di un trasferimento del diritto di proprietà l’atto deve essere predisposto da un notaio che provvederà alla liquidazione delle imposte, ricevendo l’importo direttamente dal donante contestualmente alla sottoscrizione.
Aliquote imposta donazione immobili
Le aliquote per calcolare l’imposta sulla donazione di immobili sono tre. Variano a seconda del grado di parentele fra donante e donatario (colui che riceve in dono l’immobile).
- 4% con una franchigia di 1.000.000 di euro per coniugi e parenti in linea retta. La franchigia vale per ciascun donatario. il 4% si applica quindi solo sull’eccedente il milione di euro.
- 6% per fratelli e sorelle con franchigia di 100.000 euro. Il 6% si applica quindi solo al valore eccedente i 100.000 euro.
- 6% senza alcuna franchigia per i parenti fino al 4° grado, per tutti gli affini in linea retta. Sono compresi anche gli affini per linea collaterale, ma solo fino al 3° grado.
- 8%. Se non ci sono gradi di parentela come nei casi precedenti. Anche in questo caso non c’è franchigia e l’aliquota si applica quindi sul totale.
ATTENZIONE: l’importo della franchigia è elevato a 1.500.000 euro per le persone con handicap riconosciuto grave. |
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La base imponibile per il calcolo dell’imposta sulle donazioni
L’imposta sulla donazione di immobili si calcola sulla base imponibile costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e quindi moltiplicata per:
- 110 se il donatario ha diritto alle agevolazioni “prima casa“.
- 120 se l’immobile rientra nei gruppi catastali A e C esclusi gli A/10 (studi e uffici) e C/1 (negozi e botteghe).
- 140 per gli immobili del gruppo B (edifici pubblici).
- 60 per gli A/10 (uffici e studi privati) e quelli del gruppo D (destinazione speciale come industrie, alberghi, cinema, case di cura a fine di lucro, banche, impianti sportivi….)
- • 40,8 se l’immobile è del gruppo C/1 (negozi e botteghe) o E (stazioni, porti, chiese…).
Donazione terreno edificabile
Se la donazione immobiliare ha per oggetto un terreno edificabile occorre prendere il suo reddito dominicale, rivalutarlo del 25% ( si moltiplica, cioè, per 1,25) e quindi moltiplicare il valore ottenuto per 90. Volendo fare in un unico passaggio, basta moltiplicare per 112,5.
Riepilogo imposte donazione immobili
PARENTELA | IMPOSTA DONAZIONE | IMPOSTA IPOTECARIA | IMPOSTA CATASTALE | IMPOSTA DI REGISTRO |
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Coniugi e parenti in linea retta (genitori, figli) | 4% sulla quota ereditata con franchigia di 1.000.000 di euro | 2% sulla quota ereditata | 1% sulla quota ereditata | € 200, non dovuta se la donazione è inferiore alla franchigiaprima casa€ 200, non dovuta se la donazione è inferiore alla franchigia |
Sorelle e fratelli | 6% sulla quota ereditata con franchigia di 100.000 euro | 2% sulla quota ereditata | 1% sulla quota ereditata | € 200, non dovuta se la donazione è inferiore alla franchigia |
Parenti fino al 4° grado e affini fino al3° | 6% sulla quota ereditata | 2% sulla quota ereditata | 1% sulla quota ereditata | € 200 |
Tutti gli altri | 8% sulla quota ereditata | 2% sulla quota ereditata | 1% sulla quota ereditata | € 200 |
Franchigia di 1.500.000.euro se il donatario è portatore di handicap.
Imposte donazione immobili con agevolazione “prima casa”
PARENTELA | IMPOSTA DONAZIONE | IMPOSTA IPOTECARIA | IMPOSTA CATASTALE | IMPOSTA DI REGISTRO |
---|---|---|---|---|
Coniugi e parenti in linea retta (genitori, figli) | 4% sulla quota ereditata con franchigia di 1.000.000 di euro | € 200 | € 200 | € 200, non dovuta se la donazione è inferiore alla franchigia0 |
Sorelle e fratelli | 6% sulla quota ereditata con franchigia di 100.000 euro | € 200 | € 200 | € 200, non dovuta se la donazione è inferiore alla franchigia |
Parenti fino al 4° grado e affini fino al3° | 6% sulla quota ereditata | € 200 | € 200 | € 200 |
Tutti gli altri | 8% sulla quota ereditata | € 200 | € 200 | € 200 |
Anche in questo caso franchigia di 1.500.000 per i portatori di handicap.
Se si fosse beneficiato delle agevolazioni prima casa per una donazione immobiliare è sempre possibile usufruirne in caso di successivo acquisto di un immobile a titolo oneroso. Non si può, invece, usufruirne per un’altra donazione immobiliare, sempre che non si tratti di quote dello stesso immobile.