Guida alle agevolazioni per la ristrutturazione: le parti comuni condominiali
Le agevolazioni per le ristrutturazioni su parti comuni del condominio sono costituite da detrazioni fiscali IRPEF:
- dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020 sono pari al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore). La detrazione si calcola fino a un massimo di 96.000 euro di spesa per ciascuna unità immobiliare e quindi l’agevolazione arriva fino a 48.000 euro.
Parti comuni di un condominio
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del
codice civile e sono:
- il suolo su cui sorge l’edificio
- le fondazioni
- i muri maestri, i tetti e i lastrici solari
- le scale
- i portoni d’ingresso
- i vestiboli
- i portici
- i cortili
- tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune. - i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere
- la lavanderia
- i locali termici
- gli stenditoi o altri simili servizi in comune.
- gli ascensori
- i pozzi
- le cisterne
- le fognature.
Chi ha diritto alle detrazioni per le ristrutturazioni sulle parti comuni condominiali
Le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Vale l’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
Il condomino, inoltre, deve aver versato la sua quota per i lavori effettuati entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Anche il familiare convivente, il componente dell’unione civile o il convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione condominiali. Andranno però certificati gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
CONDOMINI MINIMI
Per condominio minimo si intende un edificio composto da un numero non superiore a
otto condòmini. I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un
amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare
della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico
bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o
Posta) - in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli
di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha
effettuato il bonifico.
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle
parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si
rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla
documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori
effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
Interventi di ristrutturazione detraibili
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino
può richiedere la detrazione, sono:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.
Pertanto, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili
anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni.
MANUTENZIONE ORDINARIA
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
- opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici.
- integrazione o manutenzione degli impianti tecnologici.
- sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti.
- tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni.
- rifacimento di intonaci interni
- impermeabilizzazione di tetti e terrazze
- verniciatura delle porte dei garage.
ALTRI LAVORI AGEVOLABILI
Tra i lavori ammessi all’agevolazione rientrano gli stessi interventi per i quali si può usufruire della detrazione quando sono effettuati sulle singole unità abitative.
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
- effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992).
- utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
- finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
- effettuati per il conseguimento di risparmi energetici.
- per l’adozione di misure antisismiche.
- di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
ATTENZIONE
Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, sono previste detrazioni più elevate (“sisma bonus”)., che possono arrivare fino all’85% sfruttabili sino al 31 dicembre 2021.