Cessione fabbricato
La comunicazione di cessione fabbricato all’Autorità di Pubblica Sicurezza è un obbligo in capo a chi vende un immobile, ne concede il godimento o anche solo l’ospitalità.
Il Decreto Legge n.79 del 20.06.2012 ha eliminato l’obbligo della comunicazione di “cessione di fabbricato” per i contratti di locazione, comodato d’uso e compravendita registrati presso l’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo permane, in ogni caso, se la cessione o l’ospitalità riguarda cittadini extracomunitari o apolidi, anche se parenti o affini.
Chi deve fare la comunicazione di cessione di fabbricato
La comunicazione deve essere effettuata dal proprietario dell’immobile o, in caso di sublocazione, dall’affittuario (conduttore).
Scarica il modulo per la dichiarazione di cessione di fabbricato
Entro quando va presentata la comunicazione di cessione di fabbricato
La comunicazione di cessione di fabbricato va presentata, anche telematicamente, entro 48 ore dall’avvenuta consegna dell’immobile, all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. Qualora non fossero presenti uffici della Polizia di Stato nel territorio, la comunicazione va presentata al Comune dove è ubicato l’immobile.
Nella comunicazione di cessione di fabbricato occorre indicare:
- le generalità del denunciante e quelle dello straniero o apolide
- gli estremi del documento di identificazione
- l’ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata.
ATTENZIONE! Si è obbligati alla denuncia di cessione di fabbricato anche se si ospita qualcuno o si cede in comodato d’uso un immobile per più di 30 giorni.
Comunicazioni per soggiorni inferiori ai 30 giorni. Schedine degli alloggiati.
L’articolo 109 del T.U.L.P.S. e il Decreto Ministeriale del 7 gennaio 2013 stabiliscono per i locatori o sublocatori di immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni, quindi non soggetti a registrazione, l’obbligo della comunicazione di cessione di fabbricato. I gestori dii B&B, di case vacanze e gli affittacamere anche non professionali, devono trasmettere telematicamente all’Autorità di Pubblica Sicurezza, le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo. Se i soggiorni sono inferiori alle 24 ore la comunicazione va fatta all’arrivo.
L’adempimento si esplica tramite il portale alloggiatiweb, al quale si può accedere dopo aver ottenuto le credenziali dalla Questura.
In caso di malfunzionamento del portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato, è possibile inviare le schedine degli alloggiati tramite fax o posta elettronica certificata.