Codici tributo 6890 e 6891

Quando si realizzano interventi per il miglioramento del risparmio energetico e interventi che riducono il rischio sismico su parti comuni degli edifici si ha diritto a importanti detrazioni fiscali. Poiché le detrazioni sono sfruttabili portandole in compensazione di altri tributi, non sempre è possibile usufruirne. Questo succede quando non si hanno tributi da pagare o i tributi sono inferiori alle detrazione di cui si può beneficiare.

La detrazione spettante e il relativo credito d’imposta ceduto possono essere utilizzati in cinque quote annuali per il Sismabonus e dieci per l’Ecobonus, ma soltanto in compensazione e presentando l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici.

L’agenzia delle Entrate ha quindi provveduto a istituire due nuovi codici tributo per la compensazione delle quote annuali del credito d’imposta ceduto.

Codice tributo 6890 “Ecobonus”

Per la compensazione del credito d’imposta “Ecobomus” ceduto va utilizzato il codice tributo 6890 denominato “ECOBONUS’.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in dieci quote annuali. L’F24 relativo va presentato esclusivamente con modalità telematica.

Codice tributo 6891 “Sismabonus”

Per la compensazione in F24 del credito d’imposta “Sismabonus” ceduto va utilizzato il codice tributo 6890 denominato “Sismabonus’.
Il Sismabonus può essere utilizzato in cinque quote annuali. Anche per il Sismabonus L’F24 va presentato esclusivamente con modalità telematica.

Come si usano i codici tributo 6890 e 6891

I codici tributo 6890 e 6891 vanno inseriti nella sezione “Erario” del modello f24, come “importi a credito compensati”. Per i  “riversamenti”, invece, vanno inseriti come “importi a debito versati”. Col riversamento, infatti, si restituiscono eventuali compensazioni effettuate alle quali non si aveva diritto.

Per poter usufruire dei crediti ceduti occorre che l’Agenzia delle Entrate ne abbia ricevuto comunicazione dagli amministratori del condominio o dai condomini incaricati. Inoltre il cessionario (colui al quale si cede il credito d’imposta) deve aver espresso la sua accettazione.

Nel campo “anno di riferimento” va inserito l’anno per il quale si usa la quota del credito, non l’anno nel quale si sono effettuate le spese.

Per spese sostenute nel 2017 l’anno di riferimento della prima quota è il 2018, quello della seconda è il 2019 e così via. Una quota non utilizzata in un anno può essere utilizzata in anni successivi, ma riportando sempre l’anno di riferimento originario.