L’introduzione del “Bonus facciate” è sicuramente una delle novità più rilevanti della manovra finanziaria 2020.
Cos’è il “Bonus facciate”
Consiste in una detrazione fiscale IRPEF o IRES del 90% (novanta per cento) sulle spese sostenute nel 2020 per lavori di rifacimento delle facciate degli edifici di qualsiasi categoria catastale e situati nelle zone A e B del D.M. n.1444/1968 o assimilabili.
Attenzione! Il Bonus è solo per i lavori che riguardano l’involucro esterno visibile dalla strada o comunque da suolo pubblico. Non riguarda i cavedi e le facciate che insistono su cortili chiusi, come il retro di molti edifici!
Cosa si può detrarre
Oltre alle spese per il materiale, la manodopera e la progettazione si possono detrarre le spese per:
- perizie
- eventuale APE
- ponteggi
- smaltimento dei rifiuti
- IVA
- imposte di bollo
- occupazione del suolo pubblico ecc.
Se il proprio periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, sono detraibili le spese documentate effettuate nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
L’importo della detrazione va ripartito in dieci rate uguali a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.
Immobili interessati dal Bonus facciate 2020
Le detrazioni si possono ottenere solo per le spese sostenute su immobili ubicati nelle zone A e B individuate dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968.
Dal D.M. n.1444/1968.
Zona A
Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B
Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Sono compresi nel Bonus facciate 2020 gli immobili strumentali.
I pagamenti vanno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale con indicati causale, codice fiscale del beneficiario e codice fiscale o partita IVA della ditta che ha effettuato l’intervento edilizio.
I titolari di reddito d’impresa non hanno invece l’obbligo di pagare con bonifico.
Chi può ottenere il Bonus facciate
La platea dei beneficiari del bonus è veramente estesa.
Possono accedere alle detrazioni fiscali sia i proprietari sia gli inquilini, naturalmente i residenti in Italia, ma anche i residenti all’estero, le persone fisiche come le imprese. Insomma, praticamente tutti.
Sono esclusi dal “Bonus facciate” coloro che presentano soltanto redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, come, per esempio, chi ha aderito al regime forfettario e non presenta altri redditi.
Il credito d’imposta del Bonus Facciate 2020 non può essere ceduto, a differenza di quanto accade per il Sismabonus e l’Ecobonus.
Interventi che beneficiano del Bonus Facciate
Il Bonus facciate 2020 si applica agli interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti.
Sono escluse, quindi, gli immobili in costruzione o gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche qualora non venga modificata la volumetria. In questo caso si potrà usufruire solo delle detrazioni per la ristrutturazione.
Hanno diritto al bonus facciate:
- I semplici interventi di ripulitura e tinteggiatura sulle parti opache della facciata.
- I lavori sui balconi e tutti gli abbellimenti esterni, comprese le tinteggiature.
- I lavori di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio e comunque gli interventi su oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente esterna.
ATTENZIONE! NON HANNO DIRITTO AL BONUS FACCIATE 2020 GLI INTERVENTI SU VETRATE, INFISSI, PORTONI E CANCELLI.