Accollo del mutuo è l’obbligazione con la quale l’acquirente (accollante) si impegna a pagare le rate rimanenti del mutuo esistente sull’immobile che acquista, subentrando al venditore (accollato) e diventando quindi a sua volta debitore nei confronti dell’istituto mutuante.
Attenzione, le rate rimanenti contengono anche gli interessi comprensivi del compenso della banca. Per conoscere quindi il valore del mutuo attualizzato al momento del rogito occorre consultare il relativo piano di ammortamento. L’incidenza del mutuo che ci stiamo accollando sul prezzo pattuito per la compravendita dell’immobile non è l’importo delle rate rimanenti, ma solo la quota capitale riportata nel piano di ammortamento.
L’accollo del mutuo è quindi l’obbligazione assunta dall’acquirente nei confronti del venditore avente ad oggetto il pagamento del debito verso la Banca.
Il vantaggio dell’accollo è che non si deve stipulare un nuovo contratto di mutuo con relativa iscrizione di ipoteca. Occorre però valutare, visti gli attuali bassi tassi d’interesse praticati, se possiamo ottenere finanziamenti più vantaggiosi di quello che ci dovremmo accollare.
Accollandosi un mutuo infatti, se ne accettano tutte le condizioni. Alla data di scrittura di questo articolo, in particolare, gli interessi praticati dagli istituti di credito sono particolarmente competitivi rispetto a quelli praticati nei periodi precedenti.
Accollo del mutuo del costruttore
L’accollo di mutuo è spesso proposto dai costruttori. L’investimento immobiliare di un costruttore, infatti, è quasi sempre finanziato da un mutuo gravante prima sul terreno e poi sugli immobili ivi edificati. L’accollo è vantaggioso per entrambe le parti. Il costruttore non deve preoccuparsi di estinguere il mutuo esistente. L’acquirente si ritrova un finanziamento spesso vantaggioso già in atto, senza ulteriori spese e perdite di tempo.
Accollo di mutuo cumulativo
Nella maggior parte dei casi l’accollo è “cumulativo”, cioè la banca aggiunge un debitore senza sollevare il precedente dagli obblighi originari. Non occorre quindi prestare ulteriori garanzie e produrre tutta la relativa documentazione, in quanto il mutuatario originario resta garante insieme al nuovo.
Con l’accollo cumulativo i debitori diventano due: resta debitore il contraente del mutuo gravante sull’immobile (il venditore accollato) e si aggiunge l’acquirente subentrante (accollante). La banca può richiedere il pagamento delle rate anche al venditore se l’acquirente che si è accollato il mutuo risulti inadempiente.
Nel caso di accollo cumulativo quindi, l’adesione della banca non è necessaria. L’accollo cumulativo del mutuo è infatti valido ed efficace anche senza il consenso del creditore.
Accollo di mutuo liberatorio

https://immoplus.it/prezzi-case-q4-2018/Con l’accollo di mutuo “liberatorio”, detto anche “privativo” invece, la banca libera il contraente originario da ogni obbligo. Perché l’accollo sia liberatorio il venditore deve ottenere il consenso espresso della banca all’accollo. La banca deve cioè dichiarare che l’accollo del mutuo è di tipo liberatorio. La banca, in questo caso, vorrà naturalmente accertarsi che l’acquirente sia in grado di rimborsare il prestito. Chiederà quindi tutte le garanzie necessarie e la documentazione per la concessione di un mutuo.
Attenzione!. Ci sono diverse sentenze che chiariscono che senza il consenso espresso del creditore l’accollo del mutuo non può essere liberatorio anche se così pattuito fra il debitore originario e il subentrante. Senza una liberatoria scritta del creditore entrambi restano infatti obbligati in solido nei suoi confronti.